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Costituzione in mora EE
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE - Del. 258/2015/R/eel Allegato A e ss.mm.ii.) si riporta di seguito l’informativa prevista sulla costituzione in mora.
Modalità di costituzione in mora punti disalimentabili
Tali disposizioni si applicano ai Clienti finali titolari di punti di prelievo disalimentabili intesi come tutti i punti per i quali può essere richiesta da parte dell’Utente del trasporto la sospensione della fornitura.
Con riferimento a tutte le fatture non pagate, SELGAS Srl provvederà ad effettuare la costituzione in mora del Cliente tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata (o PEC). Nella predetta comunicazione sarà indicato:
- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando:
- 1. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
- 2. se la data di cui al punto 1. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 3. le previsioni regolatorie relative ai termini che l'esercente la vendita deve rispettare;
- b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
- c) le modalità con cui il Cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- d) che il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
- 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- 2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
- 3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
Altresì, nel caso di Clienti finali in Bassa Tensione, la comunicazione specificherà che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Se negli ultimi 90 giorni il punto di riconsegna non è già stato oggetto di richieste di Chiusura per sospensione della fornitura per morosità, i termini precedenti non possono comunque essere:
- a) relativamente al termine ultimo di pagamento, inferiore a:
- 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata; oppure,
- 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Venditore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificate; oppure,
- 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
- b) relativamente al termine decorso il quale, in costanza di mora, l’Utente del trasporto può inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo di pagamento;
- c) relativamente al termine di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora, qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata superiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per il Venditore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.
Se negli ultimi 90 giorni il punto di riconsegna è già stato oggetto di richieste di Chiusura per sospensione della fornitura per morosità, i termini precedenti non possono comunque essere:
- a) relativamente al termine ultimo di pagamento, inferiori a:
- 7 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata; oppure,
- 5 giorni solari dal ricevimento, da parte del Venditore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; oppure,
- 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
- b) l’Utente del trasporto può inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo di pagamento;
- c) relativamente al termine di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora, qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per il Venditore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
Indennizzi
In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui sopra, SELGAS non può richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo dovuto per la sospensione o riattivazione della fornitura; inoltre, sarà tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico come segue:
- a) € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una risuzione di potenza nonostante alternativamente:
- 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio;
- 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di sospensione della fornitura.
L’indennizzo automatico spettante al Cliente è corrisposto direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
- a) come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
- b) che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Nel caso in cui l’importo della prima fattura addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente stesso, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.
Si informa la Clientela che in caso di costituzione in mora, il Cliente può effettuare la comunicazione del pagamento dovuto ai seguenti recapiti:
- indirizzo di posta ordinaria Via Bruno Buozzi, 12 – 39100 Bolzano (BZ)
- indirizzo e-mail service@selgas.eu
- indirizzo PEC selgas@pec.infosyn.it
- numero fax 0471 095 909
- oppure consegnarlo direttamente presso uno degli Sportelli presenti sul territorio